La cura dei capelli può coinvolgere cosmetici, dispositivi e atti medici. Capire la normativa tricologica significa orientarsi tra regole, regolamentazione e leggi applicabili. Questa guida pratica chiarisce cosa è permesso, chi può fare cosa e quali tutele spettano ai clienti, con esempi concreti e un focus su responsabilità e trasparenza.
In breve: la normativa per trattamenti e consulenze sui capelli varia in base a cosa si fa (cosmetico, dispositivo o atto medico) e a chi lo fa (professionista sanitario o no). Servono informativa chiara, consenso quando necessario, pubblicità non ingannevole e contratti trasparenti. Qui trovi un quadro operativo.
Qual è il perimetro legale dei trattamenti ai capelli?
I servizi per capelli rientrano in un ambito applicativo diverso a seconda della natura dell’intervento. Prodotti e trattamenti cosmetici puntano su igiene, bellezza e mantenimento; dispositivi e procedure possono incidere su struttura o funzione e richiedono regole più stringenti. Quando un’attività assume carattere sanitario (diagnosi, prescrizione, terapia), si entra nell’area medica e cambiano autorizzazioni, titoli e controlli.
Il primo passo è mappare finalità, intensità dell’azione e possibili rischi. Un siero cosmetico con effetto estetico rientra nella disciplina dei cosmetici; una procedura invasiva o un trattamento con finalità terapeutica richiedono la presenza di un medico e una struttura abilitata. Chiarire il perimetro evita confusione tra marketing, consulenza estetica e atto sanitario, e riduce il contenzioso.
Chi può offrire consulenza tricologica in Italia?
Più figure operano nella sfera dei capelli. Il dermatologo (o altro medico abilitato) può svolgere diagnosi, prescrivere farmaci, indicare terapie e praticare procedure mediche. Altre professionalità (consulenti d’immagine, operatori estetici, parrucchieri) possono proporre consigli estetici, applicare prodotti cosmetici e gestire protocolli non medici, senza sconfinare nella diagnosi o nella cura.
La visita medica è riservata ai medici e non può essere surrogata da una “valutazione” non sanitaria. La comunicazione al pubblico deve evitare ambiguità: denominazioni, qualifiche e claim vanno esposti con chiarezza. Se un percorso include fasi cliniche (per esempio test diagnostici o procedure invasive), occorrono titoli professionali, requisiti dei locali e protocolli di sicurezza coerenti con la normativa sanitaria.
Cosmetico, dispositivo o atto medico?
La classificazione guida regole, responsabilità e prove richieste. Un cosmetico è destinato a essere applicato sulle superfici esterne del corpo umano (inclusi capelli e cuoio capelluto) con finalità di pulizia, profumazione, protezione o mantenimento in buono stato; non può vantare effetti terapeutici o funzionali in senso medico. Se un prodotto o apparecchiatura per capelli incide su diagnosi, prevenzione, monitoraggio o trattamento di una malattia, rientra nel perimetro di dispositivo medico, con requisiti più severi di sicurezza, sorveglianza e marcatura.
Per le procedure, la linea di demarcazione è l’invasività e la finalità. Tecniche che comportano penetrazione, emissioni con potenziale effetto biologico rilevante o gestione di rischi sanitari richiedono protocolli medici e ambienti autorizzati. La classificazione non si decide con il marketing: contano funzioni, prove e uso previsto definiti dal fabbricante e dalle norme vigenti, ad esempio il Regolamento (UE) 2017/745.
Consenso informato, privacy e pubblicità trasparente
Consenso informato
Ogni attività che superi la semplice applicazione di cosmetici richiede valutazione dei rischi e, quando opportuno, consenso informato scritto. Il consenso deve essere specifico, comprensibile e aggiornato: descrive benefici attesi, alternative, limiti e possibili effetti avversi. Anche per protocolli non medici ma con potenziali disagi (per esempio calore, trazione, irritazione), è buona prassi documentare il consenso e annotare eventuali allergie o condizioni note.
Privacy e fotografie
Immagini del cuoio capelluto, tricoscopie e schede cliente sono dati personali. Occorrono basi giuridiche adeguate, informative chiare e tempi di conservazione definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Limita l’accesso ai soli incaricati, proteggi i dati con misure tecniche e organizzative e consenti all’interessato di esercitare i propri diritti.
I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato.
Pubblicità sanitaria
La comunicazione deve essere veritiera, verificabile e non ingannevole. Evita pratiche scorrette come promesse assolute (“risultati garantiti”) o testimonianze non verificabili. Indica chiaramente chi è il professionista, che cosa include l’offerta, limiti e controindicazioni. Se presenti dati o percentuali, specifica la fonte e il contesto. Mantieni separate informazione e promozione: l’utente deve capire quando sta leggendo contenuti commerciali.
Contratti e rimborsi
Trasparenza su prezzi, pacchetti e condizioni è essenziale. Indica cosa è compreso (numero di sedute, prodotti, controlli), cosa non è compreso e le condizioni di pagamento. Per i rapporti con i consumatori, si applicano le tutele del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Specifica procedure per reclami, gestione degli appuntamenti mancati e documenta ogni variazione di piano.
Oggetto del servizio. Descrivi il percorso in modo chiaro: obiettivi realistici, limiti e cosa accade se la risposta individuale varia. Questa chiarezza riduce incomprensioni e contestazioni.
Prezzi e inclusioni. Distingui tra quota per materiali, minuti di esecuzione e controlli. Se prevedi sconti o pacchetti, spiega condizioni, scadenze e cosa succede alle sedute non utilizzate.
Pagamenti e rate. Indica mezzi accettati, scadenze e costi accessori. Evita clausole poco trasparenti; ogni onere deve essere subito visibile e comprensibile al cliente.
Rinunce e assenze. Definisci le regole per disdette e ritardi, con eventuali penali ragionevoli. Documenta le comunicazioni e offri canali semplici per riprogrammare.
Responsabilità e sicurezza. Spiega come gestisci allergie, intolleranze o effetti imprevisti. Prevedi un contatto per segnalazioni rapide e istruzioni post-trattamento quando necessario.
Trattamento dati. Indica chi è il titolare, finalità, tempi di conservazione e diritti dell’interessato. Conserva consensi e informative in modo organizzato e sicuro.
Garanzie e reclami. Evita promesse assolute; offri una politica chiara di rimborso o ripetizione della seduta quando appropriato, con criteri espliciti e comunicati in anticipo.
Domande frequenti
Domande frequenti
Il tricologo deve essere un medico?
In Italia il termine “tricologo” non identifica automaticamente un medico. Solo i medici possono diagnosticare, prescrivere e svolgere atti sanitari; consulenze estetiche non mediche devono evitare diagnosi e terapie.
Serve il consenso informato per trattamenti non invasivi?
Per semplici applicazioni cosmetiche può bastare un’informativa; quando il trattamento comporta rischi, disagi o dispositivi, è prudente acquisire un consenso informato scritto, chiaro e specifico.
È legale promettere risultati garantiti nella cura dei capelli?
In generale no. Le comunicazioni devono essere veritiere e verificabili; evita assoluti e indica limiti, variabilità individuale e basi di prova per percentuali o dati dichiarati.
Come trattare le foto prima/dopo dei clienti?
Le immagini sono dati personali. Servono base giuridica, informativa e autorizzazioni adeguate; evita manipolazioni e conserva solo quanto necessario, per il tempo dichiarato all’interessato.
Posso recedere da un pacchetto di sedute già iniziato?
Dipende dal contratto e dal canale di acquisto. Valgono le regole sui servizi e le eventuali tutele del consumatore; verifica penali, tempistiche e procedure di reclamo indicate in anticipo.
La prima visita può essere gratuita?
È possibile proporre incontri informativi gratuiti, purché la comunicazione sia trasparente su natura, limiti e assenza di diagnosi. Atti medici, invece, seguono regole professionali e tariffarie del sanitario.
Punti normativi essenziali
- La tricologia attraversa cosmetici, dispositivi e atti medici; il perimetro giuridico cambia tutele, titoli richiesti e responsabilità.
- Solo i medici possono diagnosticare, prescrivere e praticare atti sanitari; consulenze estetiche restano non mediche.
- Il consenso informato è essenziale per procedure invasive o con rischi, anche lievi.
- Foto del cuoio capelluto sono dati personali; applicare GDPR, informativa e basi giuridiche corrette.
- Pubblicità: evitare promesse assolute; dichiarazioni supportate da evidenze e policy chiare di reso.
- Contratti trasparenti: prezzi, cosa è incluso, tempi, recesso e gestione dei reclami.
Riepilogo operativo
- Definisci finalità e rischi: cosmetico, dispositivo o atto medico.
- Allinea titoli, ambienti e documentazione al perimetro scelto.
- Comunica in modo trasparente: claim veritieri, prezzi e condizioni.
- Tutela dati e diritti dei clienti, con consensi e informative aggiornati.
Applicare queste regole aiuta professionisti e clienti a operare con chiarezza, riducendo ambiguità e contenziosi. Mantieni la documentazione aggiornata, rivedi periodicamente materiali informativi e forma il personale su procedure, privacy e comunicazione. In caso di dubbi o situazioni complesse, valuta la consulenza di un professionista qualificato in materia normativa o privacy, così da garantire scelte consapevoli e pratiche proporzionate ai rischi.
