Se ti occupi di adempimenti IVA, potresti chiederti che cosa sia l’esterometro e come sia cambiato negli ultimi anni. Conosciuto come comunicazione delle operazioni transfrontaliere, oggi interagisce con la fattura elettronica e i flussi al SdI. In questa guida trovi un quadro sintetico, neutrale e aggiornato.

In breve: panoramica neutrale su cos’è l’esterometro, chi è tenuto all’invio dei dati esteri, come funziona la trasmissione via SdI, scadenze, esoneri, sanzioni e correzioni più comuni, con esempi pratici per orientarsi.

Chi è obbligato e per quali operazioni?

L’obbligo riguarda in via generale i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi con controparti non residenti. Rientrano i rapporti con operatori dell’Unione europea e di paesi extra‑UE, sia per vendite sia per acquisti, secondo le regole del momento operativo.

Operazioni con controparti estere significa, in sintesi, emettere o ricevere documenti verso/da soggetti non stabiliti in Italia. Sono in genere esclusi i casi in cui il documento transita già nel SdI (esempio: fatture elettroniche inviate a controparti estere tramite SdI) o quando l’operazione è attestata da bolletta doganale; l’esatta platea e gli esoneri dipendono dalle norme vigenti e da eventuali aggiornamenti interpretativi.

Quando e come si trasmettono i dati?

Dal 1° luglio 2022 la precedente comunicazione periodica è stata sostituita dall’invio in formato FatturaPA tramite SdI per le operazioni con soggetti esteri; l’obbligo riguarda sia operazioni attive sia passive, con tempistiche differenziate.

Per le operazioni attive, la regola pratica è l’emissione della fattura elettronica verso controparti estere e il relativo invio al Sistema di Interscambio entro i termini ordinari di fatturazione. Così i dati diventano disponibili in modo strutturato, evitando una comunicazione separata.

Per gli acquisti esteri, i dati si trasmettono emettendo documenti di tipo TD17, TD18 e TD19 (a seconda del caso: servizi dall’estero, acquisti intracomunitari di beni, altre tipologie) entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento o di effettuazione dell’operazione.

Esterometro in sintesi

  • Dal 1° luglio 2022 i dati esteri si inviano via SdI in FatturaPA, non più con la comunicazione trimestrale.
  • Obbligati i soggetti IVA stabiliti in Italia per operazioni con controparti estere, salvo esoneri specifici.
  • Vendite: invio entro i termini di fatturazione elettronica; acquisti: documenti TD17–TD19 entro il 15 del mese successivo.
  • Esclusi i documenti già transitati in SdI o con bolletta doganale, secondo i casi.
  • Sanzioni: 2 euro a documento, massimo 400 euro al mese; riduzione del 50% se si regolarizza entro 15 giorni.
  • Dati minimi: soggetti, data, imponibile, imposta o natura operazione, paese controparte, numero documento.

Quali dati indicare nel file?

La trasmissione richiede dati identificativi di cedente/prestatore e cessionario/committente (o loro equivalenti esteri), la data del documento, il numero, l’ammontare imponibile e l’imposta. Quando l’IVA non è esposta, si indica la “natura” dell’operazione secondo i codici previsti, oltre al paese della controparte.

Per una compilazione coerente è utile verificare: corretta qualifica del soggetto estero (operatore economico o privato), momento di effettuazione dell’operazione (che guida le scadenze), cambio valuta quando rilevante, e coerenza fra aliquota/natura e riferimenti normativi. Le informazioni devono riflettere il documento originario (o l’integrazione/autofattura), evitando duplicazioni già transitate in SdI.

Scadenze, sanzioni e rettifiche

Le scadenze seguono, in estrema sintesi, i termini ordinari di fatturazione per le operazioni attive e il 15 del mese successivo per integrazioni/autofatture su acquisti esteri. In caso di errori o omissioni, il quadro sanzionatorio di riferimento è l’articolo 11 del D.lgs. 471/1997, che prevede 2 euro per documento fino a un massimo di 400 euro mensili, con riduzione del 50% se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni.

La correzione, di regola, passa dall’emissione di un nuovo file coerente (o da invii sostitutivi/integrazioni quando previsti) entro i termini per beneficiare delle riduzioni. In contesti complessi, la verifica preventiva delle regole applicabili ai singoli casi aiuta a prevenire invii duplicati o informazioni incomplete.

Errori frequenti da evitare

  1. Confondere l’obbligo con la vecchia comunicazione trimestrale. Oggi i dati esteri passano principalmente dal flusso SdI. Mantenere processi aggiornati riduce il rischio di adempimenti superflui.
  2. Duplicare un’operazione già transitata in SdI. Verifica se la fattura estera è stata inviata in formato elettronico o se esiste una bolletta doganale. Una duplice rendicontazione altera i registri.
  3. Usare codici documento non adeguati. La scelta fra TD17, TD18 e TD19 dipende dal tipo di acquisto e dalla localizzazione dell’operazione. Un codice errato complica riconciliazioni e scadenze.
  4. Errata qualificazione del soggetto estero. Sapere se la controparte è un operatore IVA o un privato incide su “natura” e logica del flusso. Una classificazione sbagliata porta a rettifiche.
  5. Scadenze non allineate. Le fatture attive seguono i termini ordinari; per le integrazioni su acquisti esteri vale, in genere, il 15 del mese successivo. Calendari condivisi aiutano il controllo.
  6. Valuta e arrotondamenti trascurati. Importi e tassi di cambio devono essere documentati. Piccoli scostamenti ripetuti generano errori contabili e possibili rilievi.
  7. Assenza di controlli finali. Un check su coerenza dati, codici “natura” e presenza dei riferimenti minimi riduce rifiuti e necessità di reinvii, migliorando l’affidabilità del processo.

Casi particolari ed esempi pratici

Servizi ricevuti da fornitore extra‑UE

Un’impresa italiana acquista un servizio digitale da un prestatore extra‑UE. L’operazione, tipicamente in reverse charge, si rappresenta con documento TD17 entro il 15 del mese successivo alla ricezione/effettuazione, riportando imponibile e “natura” quando l’IVA non è dovuta in fattura estera.

Acquisto intracomunitario di beni

Per merce acquistata da fornitore UE, si predispone la relativa integrazione (TD18) con gli elementi minimi: dati delle parti, data, numero, imponibile e imposta o natura, includendo il paese della controparte. La riconciliazione con il documento estero evita errori di duplicazione.

Vendita a cliente estero

Per una cessione verso soggetto estero, la fattura elettronica si invia a SdI nei termini ordinari, valorizzando correttamente aliquota o “natura” e gli identificativi della controparte non residente. Così i dati risultano strutturati e non sono richieste comunicazioni aggiuntive.

Domande frequenti

L’esterometro esiste ancora?

Il termine è ancora usato per indicare l’obbligo di trasmettere i dati delle operazioni con l’estero. Dal 2022 la trasmissione avviene principalmente tramite SdI in formato FatturaPA.

Chi non è tenuto all’invio?

Sono fuori dall’obbligo i soggetti che non effettuano operazioni con controparti estere e i casi in cui i dati siano già disponibili via SdI o documentati da bolletta doganale, secondo le regole vigenti.

È sempre obbligatoria la fattura elettronica verso l’estero?

Per molti operatori l’invio via SdI della fattura elettronica verso controparti estere è la via ordinaria. Eccezioni ed esoneri dipendono da norme e soglie applicabili al periodo.

Quali codici documento usare per gli acquisti esteri?

Si usano, in base al caso, TD17 per servizi dall’estero, TD18 per acquisti intracomunitari di beni, TD19 per altre tipologie. La scelta dipende dalla natura e localizzazione dell’operazione.

Come si corregge un invio errato?

Si effettua un nuovo invio coerente (o, quando previsto, un invio sostitutivo), cercando di rientrare nei termini che consentono la riduzione delle sanzioni per regolarizzazione tempestiva.

Quali sono le sanzioni per ritardo o omissione?

La disciplina prevede 2 euro per documento, con tetto di 400 euro per mese; la sanzione si dimezza se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni, in presenza dei presupposti.

Riepilogo essenziale

  • Dal 2022 i dati esteri passano dallo SdI.
  • Obbligo per soggetti IVA italiani salvo esoneri.
  • Vendite via fattura elettronica; acquisti con TD17–TD19.
  • Termini: emissione ordinaria e 15 del mese successivo.
  • Sanzioni leggere ma diffuse; conviene prevenire e correggere.

Questa panoramica offre elementi di orientamento generale e non sostituisce fonti ufficiali o consulenze. Le regole possono cambiare e prevedere eccezioni in base al settore, al tipo di operazione e al periodo di riferimento. Per casi specifici, verifica sempre i testi aggiornati.

Un approccio prudente punta su processi chiari, controlli di coerenza e aggiornamenti periodici. Consultare le risorse istituzionali e la documentazione tecnica aiuta a minimizzare errori, ritardi e reinvii. Una mappatura dei flussi (vendite, acquisti, codici e scadenze) rende più semplice coordinare gli adempimenti e prevenire irregolarità.

Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo e di divulgazione. Per esso non è possibile garantire che sia esente da errori o inesattezze, per cui l’amministratore di questo Sito non assume alcuna responsabilità come indicato nelle note legali pubblicate in Termini e Condizioni
Quanto è stato utile questo articolo?0Vota per primo questo articolo!