Il divorzio mette fine al matrimonio o ne fa cessare gli effetti civili. È diverso dalla separazione, che sospende la convivenza e alcune obbligazioni tra coniugi. In questa guida trovi le fasi essenziali, i tempi indicativi, le principali modalità di accordo e nozioni di base su mantenimento e scioglimento.

Panoramica pratica su differenze tra separazione e divorzio, tempi per consensuale e giudiziale, strade senza contenzioso, basi su assegni e rivalutazione ISTAT, e quando serve il giudice. Informazioni generali con esempi semplici, non sostitutive di consulenza professionale.

Che cos’è il divorzio e quando si può chiedere?

In Italia, il divorzio è il procedimento con cui si scioglie il matrimonio o cessano gli effetti civili del matrimonio concordatario. La legge n. 898/1970 ne definisce presupposti, effetti e competenze.

Qual è la differenza tra separazione e divorzio?

La separazione crea uno stato intermedio: i coniugi non convivono, e si regolano affidamento, casa e contributi. Con il divorzio si giunge allo scioglimento definitivo o alla cessazione degli effetti civili: cessano i doveri matrimoniali, restano gli eventuali obblighi verso i figli.

Chi può richiederlo e con quali presupposti?

Il divorzio può essere chiesto con procedura consensuale (accordo) o giudiziale (contenzioso), da uno o da entrambi i coniugi. Servono presupposti formali legati alla precedente separazione e all’assenza di riconciliazione, oltre alla competenza del tribunale o dell’ufficiale di stato civile in casi specifici.

Quali sono tempi e fasi principali?

I tempi variano tra divorzio consensuale e giudiziale. In media, dopo la separazione, si parla di circa 6 mesi per l’accordo e circa 12 mesi se c’è contenzioso, con differenze legate al carico degli uffici e alla complessità del caso.

  1. Preparazione e documenti. Si raccolgono certificati, accordi provvisori e informazioni economiche. Una mappa chiara di redditi, spese e patrimonio riduce incertezze e agevola la definizione dei punti sensibili.

  2. Deposito del ricorso o della domanda. Nel consensuale si presenta un accordo congiunto; nel giudiziale una parte chiede al giudice di decidere. La completezza degli allegati accelera l’istruttoria.

  3. Udienza e tentativo di conciliazione. Il giudice verifica equità e tutela dei figli. Se l’accordo è equilibrato, si procede; se emergono divergenze, si apre l’istruttoria con richieste di prove e memorie.

  4. Accordi su figli e beni. Si definiscono tempi di permanenza con i figli, contributi, uso della casa e ripartizione di oneri. Regole chiare riducono conflitti e favoriscono una gestione stabile nel tempo.

  5. Omologa o sentenza. Nel consensuale l’accordo viene omologato o autorizzato; nel giudiziale interviene la sentenza. Il provvedimento produce effetti dal deposito o dalla comunicazione secondo i casi.

  6. Annotazioni e registrazioni. Il provvedimento viene annotato nei registri di stato civile e, se necessario, comunicato a uffici fiscali o previdenziali. Questo passaggio rende opponibili ai terzi gli effetti principali.

  7. Esecuzione e possibili modifiche. Gli impegni fissati vanno rispettati; nuove circostanze possono giustificare richieste di revisione. Prova documentale e coerenza con i bisogni dei figli sono determinanti.

Come funziona il mantenimento e la rivalutazione ISTAT?

Se stabilito, l’assegno di mantenimento o divorzile tutela l’equilibrio economico fra ex coniugi e i figli. Molti provvedimenti prevedono l’aggiornamento annuale con l’indice FOI pubblicato da ISTAT, così da mantenere il potere d’acquisto nel tempo.

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) misura le variazioni dei prezzi al consumo nel tempo, al netto dei tabacchi.

ISTAT — Indice dei prezzi al consumo FOI, 2025.

In pratica, il provvedimento indica se e come adeguare l’importo; spesso si fa riferimento alla media annuale o a un valore di dicembre. L’adeguamento non crea arretrati “indiscriminati”, ma si calcola con criteri indicati nel provvedimento o, in mancanza, come stabilito in sede giudiziale.

Esempio numerico semplificato

Se un assegno è pari a 400 € e l’indice annuo registra +5%, il nuovo importo diventa 420 €. Se il provvedimento non prevede la rivalutazione o non chiarisce la metrica, l’adeguamento può essere chiesto al giudice: è un esempio illustrativo, non una regola universale.

Quali vie per accordarsi senza contenzioso?

Molte coppie preferiscono cercare un accordo per ridurre tempi, conflitti e spese. Le opzioni dipendono dal caso concreto e dalla presenza di figli minori o con esigenze particolari.

La negoziazione assistita è un percorso in cui le parti, con i propri avvocati, definiscono un’intesa fuori dal tribunale, poi autorizzata nei casi previsti. È utile quando occorre costruire patti dettagliati su tempi, spese e organizzazione familiare.

  • Ufficiale di stato civile. In alcuni casi semplici, senza figli minori o questioni patrimoniali complesse, si può dichiarare l’accordo davanti al Comune. La soluzione è rapida e formale.

  • Negoziazione assistita. Le parti, con i legali, redigono un accordo che può essere autorizzato. Consente maggiore personalizzazione e un confronto guidato sulle clausole delicate.

  • Tribunale. Serve quando c’è conflitto o quando il giudice deve valutare l’interesse dei figli e l’equilibrio economico. Le fasi seguono le regole del rito, con eventuali provvedimenti provvisori.

Quando serve il giudice?

Se nascono divergenze su figli, casa o sostegni economici, o se occorrono misure urgenti, si passa al tribunale. Il vaglio tiene conto del superiore interesse dei figli e della sostenibilità degli impegni rispetto alle risorse di ciascuno.

Punti chiave rapidi

  • Separazione e divorzio non sono la stessa cosa.
  • Tempi indicativi: 6 mesi (consensuale), 12 mesi (giudiziale) dalla separazione.
  • La legge 898/1970 disciplina lo scioglimento del matrimonio.
  • Il mantenimento può essere rivalutato con l’indice FOI ISTAT, se previsto.
  • Si può procedere senza causa: ufficiale di stato civile o negoziazione assistita.
  • Nessuna conversione automatica: serve un nuovo procedimento.

Domande frequenti

Quanto tempo dopo la separazione si può chiedere il divorzio?

In generale, si procede dopo un periodo minimo legato al tipo di procedimento: più breve con l’accordo, più lungo se c’è contenzioso. Il termine decorre dalla comparizione nella separazione. Verifica sempre eventuali regole speciali e aggiornamenti.

Che differenza c’è tra assegno di mantenimento e assegno divorzile?

Nel linguaggio comune, “mantenimento” è spesso usato per la separazione; dopo il divorzio si parla di assegno divorzile. Entrambi mirano all’equilibrio familiare e alla tutela dei figli, con criteri e finalità stabiliti dal giudice o dall’accordo.

Il mantenimento si rivaluta automaticamente con l’ISTAT?

Solo se previsto dal provvedimento o dall’accordo. Spesso si usa l’indice FOI ISTAT, con cadenza annuale e modalità specificate nell’atto. In assenza di clausole, l’adeguamento può richiedere un intervento del giudice.

Si può divorziare senza avvocato?

In casi semplici, è possibile dichiarare l’accordo davanti all’ufficiale di stato civile. La negoziazione assistita richiede avvocati; in tribunale l’assistenza legale è di regola necessaria. Valuta sempre la complessità del caso concreto.

Chi resta nella casa familiare?

L’assegnazione si valuta in base all’interesse dei figli e all’equilibrio delle parti. La titolarità dell’immobile, le esigenze abitative e l’organizzazione della vita familiare incidono sulla decisione o sugli accordi.

La separazione si trasforma automaticamente in divorzio?

No. Non esiste una conversione automatica: serve un nuovo procedimento o atto, con controlli di legge. Gli adempimenti variano secondo la via scelta e le condizioni personali e familiari.

Cosa ricordare in breve

  • Scegli la via più semplice possibile prima di litigare in tribunale.
  • Tempi e fasi cambiano tra consensuale e giudiziale: informati prima.
  • Il mantenimento può essere aggiornato con l’ISTAT se previsto.
  • Niente conversione automatica: occorre un nuovo atto o ricorso.
  • In presenza di figli o nodi complessi, chiedi orientamento qualificato.

Ogni situazione familiare è diversa: età dei figli, lavoro, casa, salute, risorse e bisogni cambiano le scelte possibili. Per questo le informazioni qui offerte sono generali e non sostituiscono consulenza. Metti al centro l’interesse dei minori, l’equità tra le parti e la sostenibilità nel tempo degli accordi.

Se stai valutando il percorso, organizza i documenti e chiarisci gli obiettivi: ridurre i conflitti aiuta a tutelare tutti. Un confronto informato, la trasparenza su redditi e spese e la disponibilità a soluzioni pratiche rendono più lineare ogni passaggio e favoriscono un esito stabile.

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