Quando serve un provvedimento rapido, l’ordinamento italiano prevede il decreto-legge, adottato dal Governo in casi di necessità e urgenza. È uno strumento immediato, pensato per affrontare emergenze e situazioni impreviste, con effetti che scattano dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In questa guida spieghiamo come funziona, i tempi di conversione e cosa succede se decade.
Il decreto-legge è un atto del Governo per casi urgenti: entra subito in vigore, ma deve essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni. Se ciò non avviene, perde efficacia; la conversione può modificarne il testo. Qui trovi differenze, tempi e fasi dell’iter.
Perché si usa il decreto-legge?
Serve a fronteggiare situazioni impreviste in modo rapido, quando l’intervento del Parlamento con una legge ordinaria non sarebbe sufficientemente tempestivo.

L’obiettivo è adottare provvedimenti provvisori con forza di legge che consentano di evitare vuoti regolatori.
In altre parole, si cerca un equilibrio tra urgenza e controllo: il Governo interviene subito, ma il Parlamento resta centrale perché deve esaminare e decidere in tempi brevi la conversione. Questo meccanismo è eccezionale e temporaneo.
Quanto dura un decreto-legge?
Un decreto-legge produce effetti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e resta efficace al massimo per 60 giorni. Entro tale termine il Parlamento esamina il disegno di legge di conversione, eventualmente modificando il testo iniziale. La base costituzionale è l’articolo 77 della Costituzione, che richiama i “casi straordinari di necessità e urgenza”.
In casi straordinari di necessità e urgenza il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge.
Se il termine scade senza conversione, l’atto perde efficacia; il Parlamento può intervenire per disciplinare gli effetti prodotti nel frattempo, così da garantire certezza ai rapporti giuridici.
Cosa succede se decade?
La decadenza comporta la cessazione degli effetti del decreto-legge dalla scadenza dei 60 giorni. Per evitare incertezze, una legge successiva può “salvare” o regolare ciò che è accaduto durante la vigenza del decreto. È una tutela per amministrazioni, imprese e cittadini coinvolti.
Qual è la differenza tra decreto-legge e decreto legislativo?
Il decreto legislativo è diverso: nasce da una legge delega del Parlamento che definisce principi e criteri direttivi; non è uno strumento per l’urgenza. Il decreto-legge, invece, è adottato direttamente dal Governo e solo dopo sottoposto alla conversione delle Camere.
In sintesi: decreto-legge uguale urgenza e immediata efficacia; decreto legislativo uguale attuazione di una delega entro un termine, dopo un iter preparatorio e consultazioni. Entrambi hanno forza di legge, ma presupposti e procedimenti sono distinti.
Esempio pratico
Immagina un imprevisto che richiede regole immediate (per esempio, misure organizzative urgenti per un servizio pubblico): il Governo può varare un decreto-legge per coprire il vuoto regolatorio. In parallelo, il Parlamento discute la conversione, valutando eventuali correzioni al testo iniziale.
Punti chiave sul decreto
- Adottato dal Governo per casi di necessità e urgenza.
- Entra in vigore subito con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- Deve essere convertito in legge entro 60 giorni.
- Il Parlamento può modificarlo durante la conversione.
- Se non convertito, decade senza effetti futuri.
- La relazione illustrativa spiega finalità e impatto.
Come avviene la conversione in legge
Di norma, il decreto-legge è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e il Governo presenta subito alle Camere il disegno di legge di conversione. Durante l’iter, il testo può cambiare per recepire miglioramenti tecnici o esigenze emerse nel dibattito parlamentare.
Per accelerare l’esame, le Camere possono dichiarare l’urgenza del disegno di legge di conversione, applicando tempi abbreviati secondo i regolamenti interni.

È una possibilità prevista dalla Costituzione per i disegni di legge in generale, quindi anche per le conversioni. In casi particolari si ricorre al procedimento d’urgenza parlamentare per concentrare le fasi di esame.
- Pubblicazione. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge entra subito in vigore. La tempestività garantisce continuità amministrativa e riduce i vuoti normativi.
- Presentazione alle Camere. Il Governo trasmette il disegno di legge di conversione. Si avvia l’esame, con assegnazione alle Commissioni competenti per materia.
- Lavoro in Commissione. Le Commissioni svolgono audizioni e propongono emendamenti. Qui si verifica la coerenza del decreto con i presupposti di necessità e urgenza.
- Discussione in Aula. Il testo arriva in Assemblea con un fascicolo di proposte. Si possono presentare ulteriori emendamenti, compresi eventuali maxiemendamenti del Governo.
- Voto finale. Le Camere approvano la conversione, con o senza modifiche. Se approvato da entrambe, il testo diventa legge e viene promulgato e pubblicato.
- Decadenza. Se i 60 giorni scadono senza conversione, il decreto-legge cessa di avere efficacia. Una legge successiva può disciplinare gli effetti maturati.
- Applicazione. Dopo la pubblicazione della legge di conversione, si applica il testo consolidato. Le modifiche possono incidere su ambito, tempi e sanzioni.
Tempi e calendarizzazione
La finestra dei 60 giorni è stringente: le Camere organizzano i lavori per rispettarla, spesso concentrando le fasi di Commissione e Aula. In presenza di molte proposte emendative, il calendario viene aggiornato per assicurare un esame compiuto. Se un ramo del Parlamento cambia il testo, l’altro deve esaminare di nuovo.
Modifiche e maxiemendamenti
La conversione non è un atto meramente formale: gli emendamenti possono riformulare interi capi del decreto. Un maxiemendamento del Governo può riassorbire modifiche tecniche o rispondere a urgenze emerse in itinere. L’obiettivo è arrivare a una legge coerente, chiara e applicabile.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra decreto-legge e decreto legislativo?
Il decreto-legge è adottato dal Governo per casi urgenti e va convertito entro 60 giorni; il decreto legislativo attua una legge delega del Parlamento e non è legato all’urgenza.
Chi controlla l'urgenza di un decreto-legge?
Il Governo si assume la responsabilità iniziale; il Presidente della Repubblica valuta la promulgazione, mentre il Parlamento verifica nel merito durante l’iter di conversione e può modificare o non convertire.
Il decreto-legge può essere rinnovato o prorogato?
No. Non esiste una proroga automatica: il decreto-legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni, altrimenti decade. Eventuali effetti possono essere regolati con legge successiva.
Quando entra in vigore un decreto-legge?
Di norma alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo diversa decorrenza indicata nel testo. L’immediatezza serve a colmare rapidamente situazioni di necessità e urgenza.
Cosa significa conversione con modificazioni?
Che il Parlamento approva la legge di conversione cambiando il contenuto del decreto-legge. Il testo finale è la legge di conversione, che può riscrivere parti rilevanti.
Cosa accade se il decreto-legge non è convertito?
Il decreto-legge decade e cessa di produrre effetti. Per tutelare i rapporti giuridici, il Parlamento può approvare una legge che regoli specificamente gli effetti maturati durante la vigenza.
In sintesi rapida
- Il decreto-legge serve per urgenze e necessità concrete.
- Entra in vigore alla pubblicazione ma dura al massimo 60 giorni.
- La conversione può modificarne contenuto e titolo.
- Se non convertito, decade e il Parlamento può regolare gli effetti prodotti.
- Urgenza e conversione sono controllate dal Parlamento.
Il decreto-legge è uno strumento utile quando occorre agire subito, ma resta eccezionale e temporaneo. La verifica parlamentare garantisce equilibrio istituzionale: entro 60 giorni si decide se confermare, correggere o lasciar decadere il contenuto del provvedimento.
Per approfondire, segui i lavori parlamentari e i testi pubblicati: osservare come cambiano gli articoli dalla prima stesura alla legge di conversione aiuta a capire il perché delle scelte e l’impatto sulle politiche pubbliche.