La procedura di elezione del Presidente della Repubblica è disciplinata dalla Costituzione italiana. Secondo l’articolo 83 della Costituzione, il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, cioè dai membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica riuniti insieme.
Per eleggere il Presidente della Repubblica, il Parlamento deve prima scegliere una commissione elettorale composta da cinque membri, tre dei quali devono essere scelti dalla Camera dei Deputati e due dal Senato. La commissione elettorale ha il compito di preparare la lista dei candidati e di organizzare le votazioni.
Una volta che la commissione elettorale ha preparato la lista dei candidati, il Parlamento può procedere con le votazioni. Per eleggere il Presidente della Repubblica, è necessario che un candidato ottenga almeno due terzi dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge questa maggioranza, si procede con una seconda votazione, in cui è sufficiente ottenere la maggioranza semplice dei voti validi.
Se anche in questa seconda votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede con una terza votazione, in cui è sufficiente ottenere la maggioranza relativa dei voti validi. Se anche in questa terza votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede con una quarta votazione, in cui è sufficiente ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi.
Se anche in questa quarta votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede con una quinta votazione, in cui è sufficiente ottenere la maggioranza relativa dei voti validi. Se anche in questa quinta votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede con una sesta votazione, in cui è sufficiente ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi.
Se anche in questa sesta votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede con una settima votazione, in cui è sufficiente ottenere la maggioranza relativa dei voti validi. Se anche in questa settima votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede con un’ottava votazione, in cui è sufficiente ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi.
Se anche in questa ottava votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede con una nona votazione, in cui è sufficiente ottenere la maggioranza relativa dei voti validi. Se anche in questa nona votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede con una decima votazione, in cui è sufficiente ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi.
Se anche in questa decima votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede con un’undicesima votazione, in c